Nelle ultime settimane l’Emilia-Romagna è stata colpita nuovamente da gravi alluvioni che hanno provocato 3500 sfollati e 15.000 case senza elettricità. È il quarto disastro naturale nella Regione in 18 mesi. Il Gruppo Sparkasse interviene tramite la sospensione delle rate dei mutui.
Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 05.11.2024, n. 1109 è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.09.2024 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli’-Cesena e di Rimini.
Ai titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, è riconosciuta la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 21.06.2025.
La sospensione presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l’allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
- Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
- Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alla scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.
In allegato la Delibera e la relativa Ordinanza del Consiglio dei Ministri, con la quale viene dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.