Reclami
Per noi è fondamentale mantenere la tua fiducia e per questo ci impegniamo costantemente a fornirti dei servizi di qualità.
Ti ricordiamo che il personale delle nostre filiali ed il Servizio Clienti sono sempre a tua disposizione per qualsiasi tua necessità, in particolare per risolvere eventuali inconvenienti e disguidi.
In ogni caso, se volessi segnalare un comportamento scorretto, un’omissione oppure un disservizio, ti informiamo che potrai inviare una segnalazione all’Ufficio Reclami, che tratta le contestazioni in modo indipendente rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi; in particolare, nella trattazione dei reclami, tutto il personale della Banca segue un apposito regolamento che mira a garantire alla clientela uniformità di trattazione ed esaustività nelle risposte attraverso un ufficio preposto, e cerca nel contempo di individuare velocemente eventuali disfunzioni per porre alle stesse rimedio nel più breve tempo possibile.
Perciò, potrai eventualmente inviare le tue segnalazioni:
- via lettera raccomandata A/R all’indirizzo:
Banca di Cividale S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
Via sen. Guglielmo Pelizzo 8-1 - 33043 Cividale del Friuli (UD); - via e-mail all’indirizzo: ufficioreclami@civibank.it;
- via PEC all’indirizzo: ufficioreclami@cert.civibank.it;
- via lettera con consegna presso uno dei nostri sportelli contro rilascio di ricevuta.
L’Ufficio Reclami della Banca provvederà alla presa in carico della segnalazione e, svolti i necessari accertamenti, avrà cura di risponderti nei termini seguenti:
- entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione se l’oggetto del reclamo riguarda i servizi e prodotti bancari (ad esempio conto corrente, mutuo, prestiti personali) ed i servizi e le attività d'investimento finanziario;
- entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, qualora l’oggetto del reclamo riguardi i servizi di pagamento (ad esempio, bonifici e carte di pagamento), termine che potrà essere rinviato, in via del tutto eccezionale, fino a 35 giorni lavorativi qualora il ritardo nella risposta non dipenda dalla volontà della Banca ma da fattori esterni che rendano impossibile una risposta entro i termini previsti; in questo caso, però, la Banca ti comunicherà le ragioni del ritardo.
- entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora l’oggetto del reclamo riguarda l’attività di intermediazione assicurativa e sia riconducibile al comportamento della Banca; invece, qualora il reclamo sia riconducibile alla condotta dell’impresa d’assicurazioni, la Banca provvederà ad inviare alla stessa la contestazione, dandotene opportuna comunicazione.
Nel caso di ritardo da parte della Banca nel fornire la risposta, ovvero in caso di rigetto del reclamo, potrai rivolgerti:
- per i reclami aventi ad oggetto i servizi bancari ed i servizi di pagamento (ad es. conti correnti, mutui, prestiti personali, bonifici e carte di pagamento), all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) seguendo le indicazioni riportate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgendoti alla stesse segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario ( troverai tutti i riferimenti all’interno del sito indicato);
- per i reclami aventi ad oggetto i servizi d'investimento (ad es. negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione ordine, gestione portafogli d'investimento, consulenza in materia d'investimenti) ovvero per le controversie in materie di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese d’assicurazione (polizze ramo III e V) all'Arbitro per le Controverse Finanziarie (ACF) seguendo le indicazioni riportate sul sito www.acf.consob.it;
- per i reclami di competenza della Banca aventi per oggetto l’attività di intermediazione assicurativa, direttamente all’IVASS seguendo le indicazioni riportate sul sito www.ivass.it; resta inteso che, qualora la polizza sia abbinata ad un prodotto/servizio bancario, in tal caso potrai rivolgerti anche all’ABF.
Inoltre, ti informiamo che prima di far ricorso all’autorità giudiziaria, i clienti e gli istituti di credito sono obbligati ad esperire a norma di Legge il procedimento di mediazione ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it, ove è consultabile il relativo regolamento);
- ad uno degli organismi di mediazioni iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.
Assolvono ugualmente alla funzione di procedibilità appena indicata, preventiva alla via giudiziaria, i ricorsi all’ABF, all’ACF ed all’IVASS sopra indicati.
Infine, in calce troverai delle guide che ti potranno essere utili.
Comunicato stampa Avvio del Portale dell’Arbitro Bancario Finanziario
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