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Superbonus 110%: le novità confermate dal DL Semplificazioni 2021

CiviBank di CiviBank
novità e aggiornamenti superbonus 110% giugno 2021

Il DL Semplificazioni e Governance conferma delle importanti novità che erano già circolate nei giorni scorsi: iter più veloce con la CILA (in media 3 mesi in meno sulla procedura), inclusione dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e allargamento della platea di beneficiari. Esclusi invece gli alberghi, ma il ministro Garavaglia rilancia l’idea di un Superbonus per il settore.

 

Il DL Semplificazioni e Governance, nella bozza definitiva pubblicata il 31 maggio 2021, ha introdotto delle importanti novità per il Superbonus 110%, in particolare confermando che l’iter di asseverazione tecnica necessaria per progettare i lavori sarà più veloce e più semplice: sarà sufficiente la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), come già avviene per gli altri bonus fiscali. Per compilare la CILA non è necessario usare i documenti degli archivi edilizi dei Comuni, il che permette di tagliare di molto i tempi della procedura.

Prima del DL Semplificazioni era necessaria la verifica di doppia conformità dei lavori, cosa che aveva, tra l’altro, creato problemi in alcuni Comuni, oberati dalle richieste e con tempi di attesa sempre più lunghi per fornire la documentazione necessaria. È questo il caso, per esempio, del Comune di Udine, con tempi di attesa fino a 4 mesi (dati di aprile 2021).
Ma il DL Semplificazioni include anche altre novità: vediamole insieme.

 

CILA: iter semplificato e più veloce

La modifica più sostanziale introdotta dal Decreto Semplificazioni è senza dubbio l'introduzione della CILA per iniziare e autorizzare i lavori. La CILA è una comunicazione fatta da un privato cittadino o da un suo tecnico incaricato al Comune, e documenta i lavori di manutenzione straordinaria. Dato che non richiede nessuna autorizzazione da parte del Comune stesso, il cittadino può iniziare i lavori non appena inviata la comunicazione. È applicabile a tutti gli interventi fatti con il Superbonus con la sola eccezione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, che invece richiederanno ancora l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.
Data la semplicità della CILA rispetto alla documentazione necessaria in precedenza (la SCIA), anche i casi che fanno decadere il beneficio fiscale sono meno numerosi; questo avverrà in caso di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Rispetto all’uso della SCIA, sembra che con la CILA eventuali controlli andranno a verificare solo la conformità di quanto realizzato rispetto alla CILA stessa, senza toccare quindi eventuali irregolarità o difformità precedenti ai lavori. Per questi dettagli in ogni caso si dovranno attendere i decreti attuativi delle prossime settimane.

Rimane inalterato, invece, l’orizzonte temporale: l’Agenzia delle Entrate avrà 8 anni di tempo per fare eventuali verifiche.

 

La rimozione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi trainati

Novità per tutti coloro che hanno bisogno di rendere la propria casa più accessibile: il decreto inserisce la rimozione delle barriere architettoniche tra gli interventi trainati. Nella pratica questo significa che, insieme ai lavori principali di efficientamento energetico (“trainanti”, per esempio il cappotto termico), si possono anche rimuovere le barriere architettoniche. Unica condizione: il richiedente deve avere più di 65 anni.

 

Nessuna ulteriore proroga

Rimangono inalterate invece le scadenze, diverse per abitazioni singole, unità da 2 o 4 abitazioni e condomini:

  • singole unità immobiliari: 30 giugno 2022
  • edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate: 30 giugno 2022, con proroga fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno sono effettuati lavori pari almeno al 60 per cento dell’intervento complessivo
  • condomini: 31 dicembre 2022
  • case IACP (Istituto Autonomo Case Popolari): 30 giugno 2023, con proroga fino al 31 dicembre 2023 a patto di aver completato il 60 per cento dell’intervento entro il 30 giugno.


Nuovi beneficiari: edifici delle categorie catastali B/1, B/2 e D/4

Il Decreto Semplificazioni ha incluso tra gli edifici che possono usufruire del Superbonus anche quelli classificati al catasto come B/1, B/2 e D/4, ovvero strutture ricettive e assistenziali come collegi, convitti, seminari, conventi, ospizi e caserme; sono incluse anche le strutture con scopo di assistenza socio-sanitaria come case di cura ed ospedali (con e senza fine di lucro). Per accedere al Superbonus i membri del Consiglio di Amministrazione delle strutture non devono ricevere alcun compenso o indennità di carica.

 

Niente Superbonus per alberghi e hotel (per ora)

Il Decreto invece non ha confermato l’ipotesi che era stata avanzata a maggio, cioè di includere nel Superbonus anche alberghi, hotel e b&b. Dopo una prima doccia fredda e le proteste degli albergatori, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha annunciato il 05 giugno che si troverà una soluzione per sbloccare il Superbonus 110% anche per gli alberghi “indipendentemente dalle scelte di bilancio nazionale”, con uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro. Rimane da vedere come l’annuncio diventerà operativo.

 

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