Avviso Ordinanza Protezione Civile n 1079 del 13-03-2024

15/04/24

E' stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui

 

Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13.03.2024 n. 1079 è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15.02.2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 05 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, hanno il diritto di chiedere la sospensione delle rate dei mutui per l’intera rata oppure per la sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (15.02.2025).

Il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 15.11.2024

La sospensione presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l’allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.

 

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello della sospensione.

 

  • Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
  • Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale.
  • Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo.

In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, etc.) a carico del cliente.

 

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