Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13.03.2024 n. 1079 è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15.02.2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 05 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, hanno il diritto di chiedere la sospensione delle rate dei mutui per l’intera rata oppure per la sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (15.02.2025).
Il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 15.11.2024
La sospensione presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l’allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello della sospensione.
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, etc.) a carico del cliente.