Payment Service Directive
Come previsto dalla normativa PSD2, a partire dal 14 marzo 2019 la Banca mette a disposizione delle “Terze Parti” autorizzate un’interfaccia dedicata con cui connettersi tramite API ai servizi bancari offerti per i test di funzionalità.
I documenti con le specifiche tecniche dell’interfaccia dedicata sono pubblicati a cura del fornitore della piattaforma multi-operatore Cedacri Group S.p.A., e sono disponibili online all’indirizzo: https://developer.cedacri.it/it/ . Allo stesso indirizzo sono disponibili anche le specifiche delle API in formato YAML, oltre a uno strumento, definito sandbox, che permette alle Terze Parti di simulare online le operazioni di accesso ai conti.
As required by PSD2 regulations, from 14 March 2019 the Bank will make available to authorized ”Third Parties”; a dedicated interface with which to connect via API to the banking services offered for functionality tests.
The documents with the technical specifications of the dedicated interface are published by the supplier of the multi-operator platform Cedacri Group S.p.A., and are available online at:https://developer.cedacri.it/en/. The specifications of the API in YAML format are also available at the same address, as well as a tool, called sandbox, which allows Third Parties to simulate online access to accounts.
Nuova definizione di default (EBA)
classificazione della clientela inadempiente rispetto a un debito verso la banca (cosiddetto "default")
Civibank, in conformità con le attese delle Autorità Bancarie nazionali ed europee, applicherà le nuove regole a partire dal 1° gennaio 2021.
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI PREVISIONI NORMATIVE
Soglie di rilevanza > 90 giorni
Soglia relativa: Importo scaduto > 1% dell'esposizione lorda del cliente
Soglia assoluta: Privati e PMI > 100 €; Imprese > 500 € dell'esposizione
Conteggio dei giorni di scaduto
Conteggio dei giorni a partire dal momento del superamento di entrambe le soglie di rilevanza (relativa e assoluta)
Periodo minimo di permanenza
Introduzione di un periodo minimo di permanenza della durata di 90 giorni in cui la posizione rimarrà classificata default anche se formalmente regolare
Propagazione dello stato di default
Estensione dello status alle controparti collegate (cointestazioni, persona fisica e ditta individuale)
Con le nuove regole infatti, uno sconfinamento anche di modesta entità (es. 100 euro), che si protrae per più di 90 giorni, e che rappresenta almeno l’1% della complessiva esposizione verso la Banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni del cliente, rendendo più difficoltoso l’accesso al credito e la richiesta di nuovi finanziamenti.
Sarà fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze, non trascurando anche importi di lieve entità, al fine di evitare la classificazione a default.
Oltre a quanto appena esposto, nei casi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali conseguenti a difficoltà finanziarie del cliente, dal 1° gennaio 2021, qualora da tale rinegoziazione scaturisca una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di default («Inadempienza probabile»).
La tua Filiale o il tuo Consulente di riferimento sono a completa disposizione, in questa importante fase di cambiamento, per ogni richiesta di chiarimento e per fornirti tutto il supporto necessario.
Per un ulteriore approfondimento, di seguito riportiamo la sezione dedicata sul sito di Banca d'Italia
SEPA
Con l’abbreviazione SEPA (Single Euro Payments Area) si identifica l’unica area di pagamenti in euro, in cui tutte le transazioni vengono equiparate a quelle nazionali. Diversamente da quanto accade ora, in quest’area non si distinguerà più tra pagamenti nazionali e transnazionali. Pertanto, gli utenti potranno effettuare pagamenti scritturali in euro nell’ambito dell’area SEPA da un unico conto, avvalendosi di strumenti unitari (bonifici, addebiti e carte SEPA) con la stessa semplicità, efficienza e sicurezza delle operazioni eseguite oggi in ambito nazionale.
Dal 1° gennaio 2008, SEPA interessa tutti gli istituti di credito, le imprese ed i consumatori operanti nei principali Paesi europei.
Quali sono gli obiettivi di SEPA?
Con l’introduzione dell’euro, dal 1999 come moneta scritturale e dal 2002 sotto forma di banconote e monete, sono state gettate le principali basi per un’area unificata dei pagamenti. Da allora, infatti, i cittadini dell’area Euro hanno la possibilità di effettuare pagamenti in contanti in tutti i Paesi di quest’area, con le stesse modalità adottate in precedenza per la propria valuta domestica.
L’introduzione dell’euro, tuttavia, non si è tradotta ancora nella concretizzazione di un mercato unico in termini di pagamenti scritturali. In tal senso, i mercati europei sono ancora incompiuti, ciò significa che ogni Paese dispone di standard tecnologici propri, ad esempio in relazione alla numerazione dei conti correnti o al formato dei dati per lo scambio dei flussi di pagamento. Inoltre, le singole procedure di pagamento variano da un Paese all’altro e, così, per citare un esempio, esistono grosse differenze tra l’iter impiegato per gli addebiti in Germania e quello italiano. Di conseguenza, i pagamenti scritturali sono eseguiti, quasi interamente, attraverso aziende di servizi e clearing house (stanze di compensazione per la liquidazione, a livello centralizzato, di debiti reciproci in ambito bancario).
Con SEPA, tutte queste strutture tradizionali vengono superate. In futuro, infatti, in Europa, esisteranno procedure e standard omogenei, così che ciascun cliente potrà effettuare bonifici, disporre addebiti e pagare con le carte in maniera unificata in tutta Europa. Grazie a questo processo d’armonizzazione, i clienti delle banche potranno eseguire tutti i pagamenti in euro avvalendosi di una qualunque banca nell’area europea. Pertanto, SEPA non interessa solo il sistema dei pagamenti oltre confine in euro, ma porterà ad un’integrazione completa dei mercati domestici, coinvolgendo così anche le strutture nazionali.
Chi aderisce?
Attualmente aderiscono al progetto SEPA 31 Paesi europei.
27 membri dell’Unione Europea (UE)
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE)
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia)la Svizzera
i dipartimenti francesi d’oltremare
(Guadalupe, Martinica, Réunion e Guyana francese)le isole delle Azzorre e Madeira (Portogallo),
le Canarie (Spagna)
Non partecipano al progetto SEPA.
le isole britanniche del Canale
Jersey
Guernsey
l’Isola di Man
le Faröer
la Groenlandia (Danimarca).
È importante ricordare che SEPA può essere utilizzata esclusivamente per i pagamenti in euro. Nei Paesi aderenti a SEPA, in cui l’euro non è la valuta ufficiale, l’impiego del nuovo sistema paneuropeo sarà, pertanto, possibile solo per le disposizioni di pagamento effettuate nella moneta unica.
Quando parte il progetto?
Quali saranno i nuovi strumenti di pagamento paneuropei?
L’EPC, il Consiglio Europeo per i pagamenti, si è concentrato sullo sviluppo di tre strumenti di pagamento paneuropei.
Bonifici SEPA
In Italia, esiste già oggi una procedura unificata analoga (“bonifici standardizzati europei”) per le disposizioni di pagamento in euro fino a 50.000 € verso altri Paesi UE e SEE.
A partire dal 28 gennaio 2008, tutte le banche dell’area euro dovrebbero essere in grado di ricevere bonifici SEPA. Per quanto riguarda, invece, la trasmissione di tali bonifici, bisognerà attendere la fine del 2008 perché tutti gli istituti di credito vi si siano adeguati.
Per questi bonifici è obbligatorio indicare i codici IBAN e BIC.
In seguito all’attuazione delle PSD (direttive per i servizi di pagamento sul mercato interno), i clienti possono disporre dell’importo bonificato entro un tempo massimo di tre giorni di banca aperta (ridotto a un solo giorno a partite dal 2012).
Addebiti SEPA
A causa delle differenti condizioni giuridiche e delle diverse procedure adottate dai singoli Paesi, l’EPC ha deciso di sviluppare anticipatamente una procedura completamente nuova per gli addebiti.
La principale novità consiste nel fatto che il debitore conferisce il cosiddetto mandato al creditore e non alla banca.
L’addebito SEPA tutela il cliente finale, concedendogli un termine di otto settimane per contestare il pagamento.
Debitori, creditori e istituti di credito sono identificati mediante IBAN e BIC.
L’addebito avviene sempre rigorosamente alla data di scadenza.
Inoltre, è stata sviluppata un’ulteriore variante degli addebiti SEPA, particolarmente indicata per le esigenze dei clienti commerciali.
Pagamenti con carte SEPA
Obiettivo di SEPA è quello di abbandonare l’orientamento quasi esclusivamente domestico degli attuali sistemi di carte.
I clienti devono poter utilizzare la propria carta in tutta l’area di pagamento in euro, con le stesse modalità con cui la impiegano nel proprio Paese.
Entro il 2010, tutte le carte di pagamento saranno dotate di un chip ed i terminal presso gli esercenti adeguati di conseguenza. Ciò comporterà un maggior livello di sicurezza rispetto alle bande magnetiche utilizzate sino ad ora.
Quali sono i vantaggi di SEPA per le imprese e i consumatori?
consumatori e imprese, in futuro, potranno eseguire tutti i pagamenti in euro mediante un unico conto, acceso presso una qualunque banca in un Paese europeo;
consumatori e imprese avranno a disposizione un’offerta di servizi qualitativamente migliori, poiché le banche, partendo dalla normativa SEPA, potranno sviluppare ulteriori proposte rivolte a particolari target, oltre ai servizi di base predefiniti;
in futuro, anche per gli acquisti all’estero, potrà essere utilizzata la procedura d’addebito;
i clienti potranno impiegare la loro carta di debito in tutta Europa;
alle imprese, SEPA offre l’opportunità di risparmiare costi, attraverso la concentrazione delle procedure per l’evasione dei pagamenti, la razionalizzazione delle coordinate bancarie e la semplificazione della gestione della liquidità;
aumenteranno le possibilità di scelta tra aziende che offrono servizi di pagamento;
le nuove procedure offriranno, in particolare a piccole e medie imprese, l’opportunità di sfruttare nuovi mercati d’approvvigionamento e di smercio in tutta Europa;
infine, SEPA deve essere intesa come occasione di ulteriore ammodernamento delle procedure di evasione dei pagamenti.
Come sono composti e a cosa servono?
Con l’introduzione degli strumenti di pagamento SEPA, in Italia, dal 1° gennaio 2008, è divenuta obbligatoria l’indicazione delle coordinate IBAN e BIC anche sui bonifici e sugli addebiti domestici.
IBAN, le coordinate del titolare
Il codice IBAN (International Bank Account Number) è un numero di conto internazionale. Il codice è composto da una serie di numeri e lettere: la parte iniziale è costituita da un indicativo nazionale ed un codice di controllo internazionale, entrambi formati da due caratteri. Segue poi una componente nazionale che contiene una lettera di controllo “CIN”, il codice “ABI” della banca, le coordinate bancarie della banca “CAB” ed infine il numero di conto corrente (12 caratteri).
Pertanto in Italia la lunghezza dell’IBAN è di 27 caratteri, mentre per esempio in Austria è composto da 20, in Ungheria da 28 ed in Svizzera da 21.
In relazione all’IBAN, sono da tenere presenti le seguenti istruzioni dell’ECBS (Comitato europeo per gli standard bancari):
è la banca che amministra il conto, a stabilire, in via esclusiva, il corretto codice IBAN e il relativo BIC;
qualora sia necessario reperire il codice IBAN di terzi, è necessario rivolgersi al titolare del conto. In Italia, ciò può avvenire anche indirettamente, attraverso la funzione “AEA IBAN”, che la Cassa di Risparmio mette a disposizione dei propri clienti su tutti gli applicativi d’internet banking (ISI-net, ISI-net business, ISI-corporate). Il tentativo di calcolare personalmente il codice IBAN di terzi, anche avvalendosi di altri strumenti, cela il rischio di ottenere un codice non certificato, anche se formalmente corretto. Ciò poiché l’IBAN si basa sul BBAN (Basic Bank Account Number) e quest’ultimo non può sempre essere calcolato automaticamente dalle tradizionali coordinate bancarie (anche il BIC non può essere ricavato sempre dal BBAN).
L’applicazione di un IBAN scorretto, nell’evasione di un ordine di pagamento, può comportare l’accreditamento di un conto errato, ritardi nell’evasione e maggiori spese di esecuzione.
Pertanto, se ogni banca ha il compito di calcolare l’IBAN dei conti amministrati e d’informarne i titolari, così come di comunicare loro il BIC della banca, ciascun titolare è tenuto a far conoscere ai partner commerciali il proprio IBAN e BIC.
BIC, le coordinate della banca
BIC, acronimo di Bank Identifier Code, talvolta chiamato anche codice SWIFT, è lo strumento con cui può essere identificata, in tutto il mondo e in maniera univoca, una banca. Accanto al Paese e al nome della banca, il BIC contiene anche informazioni sulla filiale ed è composto da 8 oppure 11 caratteri.
Esempio di BIC a 8 caratteri: “CRBZIT2B”, di cui i primi 4 identificano la banca (“CRBZ” per Cassa di Risparmio di Bolzano), seguiti dal codice ISO del Paese (“IT” per Italia) e dall’indicazione della località e della regione della sua sede principale (“2B” per Bolzano).
Esempio di BIC a 11 caratteri: “CRBZIT2B002”.
Agli 8 caratteri illustrati in precedenza, si aggiungono i 3 relativi alla filiale. Nel nostro esempio, si tratta dell’agenzia 2 della Cassa di Risparmio di Bolzano.
Mediazione
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie (D.lgs. 28/2010)
Con decorrenza 20 marzo 2011 è stata introdotta la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, in particolare dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, presso un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia obbligatoria prima di rivolgersi ad un giudice
Vendite allo scoperto
Il Regolamento UE n. 236/2012 del 14 marzo 2012, entrato in vigore il 1° novembre 2012, introduce obblighi di segnalazione di posizioni nette corte individuali su azioni e titoli di debito pubblico, il divieto di vendite allo scoperto in assenza della disponibilità di tali titoli nonché il divieto di posizioni speculative su credit default swaps su emittenti sovrani. Per i dettagli si rimanda alle comunicazioni allegate.
Financial Benchmarks Regulation
La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall’accuratezza e dall’integrità degli indici di riferimento (benchmarks). Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno ritenuto opportuno definire un quadro normativo per gli indici di riferimento a livello dell’Unione.
In osservazione di tale quadro normativo la Banca ha redatto e pubblica il piano scritto che specifica le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.