Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19.02.2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2025, è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
In conseguenza di tale delibera, si intende prorogata la precedente ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 13.03.2024 n. 1079 con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 15.02.2024.
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, hanno il diritto di chiedere la sospensione delle rate dei mutui per l’intera rata oppure per la sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (15.02.2026).
Il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 15.11.2025.
La richiesta di proroga della sospensione in precedenza concessa presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l’allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello della sospensione.
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, etc.) a carico del cliente.