Payment Service Directive
Come previsto dalla normativa PSD2, a partire dal 14 marzo 2019 la Banca mette a disposizione delle “Terze Parti” autorizzate un’interfaccia dedicata con cui connettersi tramite API ai servizi bancari offerti per i test di funzionalità.
I documenti con le specifiche tecniche dell’interfaccia dedicata sono pubblicati a cura del fornitore della piattaforma multi-operatore Cedacri Group S.p.A., e sono disponibili online all’indirizzo: https://developer.cedacri.it/it/ . Allo stesso indirizzo sono disponibili anche le specifiche delle API in formato YAML, oltre a uno strumento, definito sandbox, che permette alle Terze Parti di simulare online le operazioni di accesso ai conti.
As required by PSD2 regulations, from 14 March 2019 the Bank will make available to authorized ”Third Parties”; a dedicated interface with which to connect via API to the banking services offered for functionality tests.
The documents with the technical specifications of the dedicated interface are published by the supplier of the multi-operator platform Cedacri Group S.p.A., and are available online at:https://developer.cedacri.it/en/. The specifications of the API in YAML format are also available at the same address, as well as a tool, called sandbox, which allows Third Parties to simulate online access to accounts.
Nuova definizione di default (EBA)
classificazione della clientela inadempiente rispetto a un debito verso la banca (cosiddetto "default")
Civibank, in conformità con le attese delle Autorità Bancarie nazionali ed europee, applicherà le nuove regole a partire dal 1° gennaio 2021.
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI PREVISIONI NORMATIVE
Soglie di rilevanza > 90 giorni
Soglia relativa: Importo scaduto > 1% dell'esposizione lorda del cliente
Soglia assoluta: Privati e PMI > 100 €; Imprese > 500 € dell'esposizione
Conteggio dei giorni di scaduto
Conteggio dei giorni a partire dal momento del superamento di entrambe le soglie di rilevanza (relativa e assoluta)
Periodo minimo di permanenza
Introduzione di un periodo minimo di permanenza della durata di 90 giorni in cui la posizione rimarrà classificata default anche se formalmente regolare
Propagazione dello stato di default
Estensione dello status alle controparti collegate (cointestazioni, persona fisica e ditta individuale)
Con le nuove regole infatti, uno sconfinamento anche di modesta entità (es. 100 euro), che si protrae per più di 90 giorni, e che rappresenta almeno l’1% della complessiva esposizione verso la Banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni del cliente, rendendo più difficoltoso l’accesso al credito e la richiesta di nuovi finanziamenti.
Sarà fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze, non trascurando anche importi di lieve entità, al fine di evitare la classificazione a default.
Oltre a quanto appena esposto, nei casi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali conseguenti a difficoltà finanziarie del cliente, dal 1° gennaio 2021, qualora da tale rinegoziazione scaturisca una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di default («Inadempienza probabile»).
La tua Filiale o il tuo Consulente di riferimento sono a completa disposizione, in questa importante fase di cambiamento, per ogni richiesta di chiarimento e per fornirti tutto il supporto necessario.
Per un ulteriore approfondimento, di seguito riportiamo la sezione dedicata sul sito di Banca d'Italia